📋 Questa non è consulenza fiscale. È una guida informativa sulla tassazione dei redditi finanziari così come disciplinata dal TUIR e dalle norme successive. Per la propria situazione specifica — soprattutto con un portafoglio misto tra più strumenti e intermediari — vale sempre il conteggio applicato dall'intermediario e, nei casi dubbi, il parere di un commercialista.
📌 In sintesi
Le plusvalenze finanziarie in Italia si tassano con un'imposta sostitutiva del 26% (dal 1° luglio 2014), che scende al 12,5% sui titoli di Stato whitelist. La distinzione che conta davvero è tra redditi di capitale (cedole, dividendi, guadagni da vendita di ETF e fondi — mai compensabili con minusvalenze) e redditi diversi (guadagni da vendita di azioni e obbligazioni, e tutte le minusvalenze — compensabili tra loro entro quattro anni, il cosiddetto zainetto fiscale). Chi usa un conto o un broker italiano opera quasi sempre in regime amministrato: l'imposta è trattenuta e versata in automatico, senza obblighi dichiarativi. Le criptovalute seguono dal 2026 una regola diversa (33%), trattata a parte più sotto.
Le due categorie che decidono tutto
Prima ancora dell'aliquota, la prima cosa da capire è che il fisco italiano non tassa "le plusvalenze finanziarie" come un blocco unico: le divide in due categorie con regole di compensazione opposte. È questa divisione — non l'aliquota, che nella maggior parte dei casi è identica — a decidere se una perdita ti serve davvero a qualcosa.
I redditi di capitale (art. 44 del TUIR) sono proventi "certi nell'an", cioè dovuti per contratto o per natura dello strumento indipendentemente dall'andamento del mercato: interessi, cedole, dividendi, e — punto che sorprende quasi tutti — anche il guadagno realizzato vendendo quote di un ETF o di un fondo comune. Si tassano sempre al lordo, sull'intero importo, e non ammettono alcuna compensazione con minusvalenze, né dello stesso anno né di anni precedenti.
I redditi diversi (art. 67 del TUIR) sono invece plus e minusvalenze "incerte nell'an", cioè che dipendono da un evento di mercato: la vendita di azioni singole, di obbligazioni, di certificati e altri strumenti simili. Qui plusvalenze e minusvalenze si compensano tra loro, secondo le regole dello zainetto fiscale spiegate più sotto.
"Il punto che mi ha sorpreso di più quando ho iniziato a informarmi: vendere un ETF in guadagno e vendere un'azione in guadagno sembrano la stessa identica operazione dal punto di vista di chi investe, ma per il fisco sono due categorie diverse che non si parlano tra loro. Non è un dettaglio da tecnici: cambia se una minusvalenza che hai in tasca ti serve davvero o no."
L'aliquota: 26%, salvo l'eccezione dei titoli di Stato
L'aliquota generale sui redditi finanziari — sia di capitale sia diversi — è del 26%, in vigore dal 1° luglio 2014 (D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 89/2014), che l'ha portata dal precedente 20%. È un'imposta sostitutiva: sostituisce l'IRPEF ordinaria e si applica con aliquota fissa, indipendentemente dal proprio scaglione di reddito.
L'eccezione principale riguarda i titoli di Stato italiani (BTP, BOT, CCT, CTZ) ed equivalenti dei paesi in white list (l'elenco degli Stati con un adeguato scambio di informazioni con l'Italia): sia le cedole sia la plusvalenza da vendita sono tassate al 12,5% anziché al 26%. Anche un ETF o un fondo che investe in parte in questi titoli può beneficiare dell'aliquota ridotta in proporzione alla quota di patrimonio investita in titoli di Stato: il calcolo lo fa automaticamente l'intermediario, non serve farlo a mano. Il funzionamento dei BTP nel dettaglio — tipologie, come si comprano, rischio di tasso ed emittente — è nella guida Cos'è un BTP.
Come sono tassati i principali strumenti
Qui sotto la sintesi che vale la pena tenere a portata di mano: per ogni strumento, la categoria fiscale decide se una minusvalenza ti sarà mai utile.
| Strumento / provento | Categoria fiscale | Aliquota | Compensabile? |
|---|---|---|---|
| Dividendi da azioni | Reddito di capitale | 26% | No |
| Plusvalenza da vendita azioni | Reddito diverso | 26% | Sì (con altri redditi diversi) |
| Cedole obbligazioni | Reddito di capitale | 26% (12,5% titoli di Stato) | No |
| Plusvalenza da vendita obbligazioni | Reddito diverso | 26% (12,5% titoli di Stato) | Sì (con altri redditi diversi) |
| Vendita quote ETF / fondi comuni (Acc o Dist) | Reddito di capitale | 26% (12,5% quota titoli di Stato) | No |
| Dividendi ETF a distribuzione | Reddito di capitale | 26% | No |
| Minusvalenza da vendita ETF / fondi | Reddito diverso | — | Sì, ma solo con altri redditi diversi (es. azioni) |
| Interessi conto deposito | Reddito di capitale | 26% | No |
La riga più controintuitiva è quella degli ETF: la plusvalenza da vendita è un reddito di capitale (non compensabile), ma l'eventuale minusvalenza sullo stesso strumento è classificata come reddito diverso (compensabile, ma solo con altri redditi diversi — mai con un guadagno da ETF). È la stessa asimmetria descritta nel dettaglio nella guida Cos'è un ETF, qui riportata nel quadro generale perché vale per qualunque fondo comune, non solo per gli ETF.
Un PAC (piano di accumulo) non è uno strumento a sé ai fini fiscali: segue sempre la categoria dello strumento sottostante su cui investe. Un PAC su ETF o fondi comuni — il caso più diffuso — genera quindi redditi di capitale sulla plusvalenza finale, non redditi diversi; un PAC su azioni singole (meno comune) segue invece la regola dei redditi diversi. Approfondimento nella guida Cos'è un PAC.
Lo zainetto fiscale: come funzionano davvero le minusvalenze
"Zainetto fiscale" è il nome informale con cui si indica il meccanismo di riporto delle minusvalenze da redditi diversi: se in un anno registri una perdita, non la perdi subito, la "porti nello zaino" per usarla nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata realizzata, a compensazione di future plusvalenze della stessa categoria. Scaduto il quarto anno, la parte non ancora compensata si estingue definitivamente: non si recupera in alcun modo.
Esempio pratico: vendi azioni in perdita per 1.000€. L'anno successivo vendi altre azioni con una plusvalenza di 1.500€. Compensi i primi 1.000€: paghi il 26% solo sui restanti 500€, cioè 130€ invece di 390€. Se invece quella plusvalenza di 1.500€ fosse arrivata dalla vendita di un ETF (reddito di capitale), la minusvalenza sulle azioni non potrebbe compensarla in alcun modo: pagheresti comunque 390€ per intero, con la minusvalenza ancora disponibile per altri redditi diversi futuri.
Un dettaglio operativo che cambia parecchio in pratica: in regime amministrato la compensazione avviene di norma solo all'interno dello stesso rapporto con lo stesso intermediario — una minusvalenza maturata su un conto non compensa automaticamente una plusvalenza su un conto diverso, anche se sono entrambi tuoi. In regime dichiarativo, riportando tutto nel modello Redditi, puoi invece far confluire in un unico calcolo minusvalenze e plusvalenze realizzate anche con intermediari diversi.
I tre regimi fiscali: amministrato, dichiarativo, gestito
Il regime non è una scelta ideologica: dipende dal tipo di intermediario e, in alcuni casi, da un'opzione che puoi esercitare tu.
| Regime | Chi calcola e versa | Quando si tassa | Compensazione |
|---|---|---|---|
| Amministrato | L'intermediario italiano, come sostituto d'imposta | Operazione per operazione, alla vendita | Solo nello stesso rapporto/intermediario |
| Dichiarativo | Il contribuente, in dichiarazione dei redditi | Per cassa, entro l'anno del realizzo | Anche tra rapporti/intermediari diversi |
| Gestito (GPM) | Il gestore del risparmio gestito | Annuale, sul risultato di gestione maturato | Libera tra redditi di capitale e diversi |
Il regime amministrato è quello predefinito (e nella pratica quasi automatico) per chi usa un conto titoli o un broker italiano con sostituto d'imposta — il caso della maggior parte dei servizi trattati su questo sito: l'imposta viene trattenuta e versata da solo, senza che tu debba indicare nulla in dichiarazione. Il regime dichiarativo diventa obbligatorio quando l'intermediario è estero e privo di un sostituto d'imposta italiano: in quel caso plusvalenze e minusvalenze vanno sempre riportate a mano nel quadro RT (redditi diversi) o RM (redditi di capitale) del Modello Redditi. Il regime gestito è il meno diffuso tra i lettori di questo sito (riguarda mandati di gestione patrimoniale, non i conti/broker self-directed trattati qui) ma è l'unico che permette la compensazione libera tra le due categorie, proprio perché la tassazione avviene sul risultato complessivo di gestione e non sulla singola operazione.
"Sui conti che uso io (Trade Republic per ETF e PAC) il regime è amministrato: non ho mai dovuto toccare il quadro RT per queste operazioni, la trattenuta è automatica alla vendita. È comodo, ma ha un costo nascosto — la compensazione resta chiusa dentro lo stesso conto. Se un giorno avessi minusvalenze significative su un intermediario e plusvalenze su un altro, la scelta del regime dichiarativo (o quantomeno il calcolo se convenga) diventerebbe rilevante — vale la pena saperlo prima di trovarsi in quella situazione, non dopo."
Un caso a parte: le cripto-attività
Tutto quello che hai letto finora riguarda strumenti finanziari "tradizionali": azioni, ETF, fondi, obbligazioni, conti deposito. Le cripto-attività seguono un binario fiscale separato, disciplinato dall'art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR, e negli ultimi anni è cambiato più volte: dal 1° gennaio 2026 l'aliquota generale sulle plusvalenze cripto è salita al 33% (comprese le stablecoin ancorate al dollaro come USDT e USDC), con un'eccezione al 26% riservata alle stablecoin in euro conformi al regolamento MiCA (es. EURC). La soglia di esenzione di 2.000€ è stata eliminata già dal 2025: oggi ogni plusvalenza cripto, anche minima, è imponibile.
Il dettaglio completo, comprese le regole per le stablecoin, è nella guida Cosa sono le stablecoin: qui basti sapere che non vale il 26% "generico" di questa pagina — è un errore comune confondere i due regimi.
Gli errori più comuni
- Dare per scontato che qualunque minusvalenza compensi qualunque plusvalenza. Vale solo tra redditi diversi. Una minusvalenza su azioni non compensa mai un guadagno da ETF o da cedole, per quanto possano sembrare operazioni simili.
- Lasciar scadere lo zainetto fiscale. Passati quattro anni dalla minusvalenza, quella perdita non serve più a nulla: se hai minusvalenze vecchie in scadenza e plusvalenze compatibili da realizzare, vale la pena valutare il timing prima che la finestra si chiuda.
- Pensare che il regime amministrato compensi automaticamente tra conti diversi. Non lo fa: la compensazione resta chiusa nello stesso rapporto con lo stesso intermediario, salvo passare al regime dichiarativo.
- Applicare il 26% "generico" alle criptovalute. Dal 2026 la regola è diversa (33%, salvo le stablecoin in euro): è un binario fiscale a parte, non una variazione dello stesso regime.
- Dimenticare la differenza tra Modello 730 e Modello Redditi. Il 730 non gestisce i quadri RT/RM: se devi dichiarare plusvalenze o minusvalenze in regime dichiarativo, serve il Modello Redditi Persone Fisiche, eventualmente in aggiunta al 730 per il resto dei redditi.
Domande frequenti
Qual è l'aliquota sulle plusvalenze da investimenti in Italia?
26%, con imposta sostitutiva, dal 1° luglio 2014. Scende al 12,5% sulla quota investita in titoli di Stato whitelist. Le criptovalute seguono dal 2026 una regola diversa (33%, salvo le stablecoin in euro al 26%).
Qual è la differenza tra redditi di capitale e redditi diversi?
I redditi di capitale (cedole, dividendi, guadagni da vendita di ETF/fondi) si tassano al lordo e non si compensano mai con minusvalenze. I redditi diversi (vendita di azioni e obbligazioni, e tutte le minusvalenze) si compensano tra loro. È la distinzione più importante di tutta la tassazione finanziaria italiana.
Le plusvalenze e le minusvalenze si compensano sempre tra loro?
No, solo se sono entrambe redditi diversi. Una minusvalenza da redditi diversi non compensa mai una plusvalenza da redditi di capitale, come il guadagno da vendita di un ETF.
Quanto tempo ho per compensare una minusvalenza (zainetto fiscale)?
Quattro periodi d'imposta successivi a quello del realizzo. In regime amministrato la compensazione resta di norma nello stesso rapporto/intermediario; in dichiarativo puoi unire minusvalenze e plusvalenze di intermediari diversi.
Cosa cambia tra regime amministrato, dichiarativo e gestito?
Amministrato: l'intermediario italiano trattiene e versa, senza obblighi dichiarativi. Dichiarativo: te ne occupi tu nel Modello Redditi, obbligatorio con broker esteri senza sostituto italiano. Gestito: tassazione annuale sul risultato di gestione, con compensazione libera tra le due categorie.
I titoli di Stato hanno un'aliquota agevolata?
Sì, 12,5% anziché 26%, su cedole e plusvalenze. Anche un ETF che investe in parte in titoli di Stato può beneficiarne in proporzione, calcolato automaticamente dall'intermediario.
Le criptovalute seguono la stessa aliquota del 26%?
No: dal 1° gennaio 2026 sono tassate al 33%, salvo le stablecoin in euro conformi al MiCA (26%). È un regime separato da quello degli strumenti finanziari tradizionali.
Le plusvalenze da investimenti vanno sempre dichiarate?
In regime amministrato con intermediario italiano, di norma no: la trattenuta è automatica. In regime dichiarativo sì, sempre, nel quadro RT o RM del Modello Redditi.
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Informazioni sulla guida
Questa pagina non contiene link affiliati: i link agli strumenti citati portano alle guide interne del sito, non a link di invito. È una scelta deliberata — sui contenuti fiscali voglio zero conflitti di interesse (leggi la pagina Trasparenza).
Fonti: artt. 44 e 67 del TUIR (redditi di capitale e redditi diversi); D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89 (aliquota al 26% dal 1° luglio 2014); D.Lgs. n. 461/1997 (disciplina dei regimi amministrato, dichiarativo e gestito); art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR e Legge di Bilancio 2026 (tassazione delle cripto-attività al 33%, stablecoin in euro al 26%). Le informazioni riflettono la situazione ad agosto 2026: aliquote e soglie possono cambiare per legge, verifica sempre con l'intermediario e, per la propria situazione specifica, con un commercialista. Questa guida è informativa e non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata.
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